Ferie: la retribuzione deve essere equiparabile a quella ordinaria. Sentenza della Corte d’Appello

Corte d’Appello di Roma – Sentenza n. 2737 del 19 maggio 2026

Un  infermiere ha presentato ricorso al Giudice del Lavoro perché nella retribuzione riconosciutagli nei giorni di ferie non venivano considerate una serie di indennità a suo dire dovute. Il ricorso è stato accolto.

Contro la sentenza del Giudice del lavoro la ASL è ricorsa in Appello. 

Con sentenza del 19.05.2026, n. 2737 la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto infondato il ricorso.

La Corte d’Appello ha condiviso l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale garantisce al lavoratore una situazione retributiva equiparabile a quella erogata nei periodi di lavoro per evitare che il lavoratore rinunci al proprio diritto alle ferie a causa delle decurtazioni.

La Corte d’Appello ha così stabilito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali deve comprendere qualsiasi importo normalmente corrisposto.

 Tale orientamento era stato anche sancito dalla Cassazione civile (sentenza n. 34088 del 2024).

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