Statuto

STATUTO – REGOLAMENTO Art. 1 Definizione E’ costituita l’Associazione Sindacale dei Medici Dirigenti denominata Universo Sanità Sindacato Medici Ospedalieri (U.

STATUTO – REGOLAMENTO

Art. 1 Definizione

E’ costituita l’Associazione Sindacale dei Medici Dirigenti denominata Universo Sanità Sindacato Medici Ospedalieri (U.S.S.M.O.).

Art. 2 Sede

La sede legale dell’Associazione coincide con la sede nazionale ed è a Bari.

Art. 3 Scopo dell’Associazione

L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

L’Associazione rappresenta i Dirigenti Medici in servizio qualunque sia la natura del rapporto ed il datore di lavoro a vantaggio del quale svolgono l’attività professionale.

L’ Associazione promuove ogni iniziativa e azione sindacale atta a valorizzare e tutelare l’attività lavorativa dell’iscritto, la corretta applicazione delle norme contrattuali, anche fornendo assistenza e tutela dei propri Iscritti nel quadro di rivendicazioni giuridico-normative ed economiche.

Può stipulare, nel rispetto delle norme che regolano la rappresentatività, accordi e contratti.

Può dotarsi di mezzi ufficiali di divulgazione di stampa o comunicazione di altro genere.

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie, può sviluppare ogni più opportuna iniziativa e, in particolare, può dare vita, partecipare o aderire ad altre Associazioni sindacali del settore, ad Organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero promuovere la costituzione e l’adesione ad aggregazioni di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere purché aventi finalità non contrastanti con quelle del presente Statuto.

Art. 4 Struttura

L’Associazione opera con modello federativo regionale.

Tutte le strutture regionali federate contribuiscono a formare la Federazione Nazionale.

L’Associazione è composta da Organi Direttivi Nazionali e Organi Direttivi Periferici, a loro volta divisi in Regionali e Provinciali.

Art. 5 Organi Direttivi Nazionali

Sono Organi Direttivi Nazionali:

L’Assemblea Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Segretario Nazionale, il Vicesegretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale, Il Collegio dei Probiviri, a carattere nazionale.

Assemblea Nazionale

E’ il massimo organo nazionale deliberante.

E’ convocata, nelle forme di legge, dal Segretario Nazionale che la presiede e ne stabilisce anche l’ordine del giorno dei lavori.

La convocazione deve essere inviata almeno trenta giorni prima della data fissata.

Si riunisce annualmente

Approva i bilanci nazionali preventivo e consuntivo.

Dibatte e stabilisce le linee politiche dell’Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività.

È composta dalla Segreteria Nazionale, dai Segretari Regionali, dai Segretari Provinciali e dai

Delegati Nazionali in misura di uno ogni 200 Iscritti per regione ed eletti durante l’Assemblea Regionale.

E’ regolarmente costituita con il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto.

Delibera a maggioranza semplice della metà più uno dei votanti.

Dura in carica 4 anni ed i Componenti sono rieleggibili.

Elezioni:

Ogni 4 anni, al termine dell’Assemblea Nazionale, si svolge il Congresso Nazionale che procede all’elezione del Segretario Nazionale, dei 10 Consiglieri Nazionali componenti la Segreteria

Nazionale, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale e di quello dei Probiviri.

Ogni Iscritto, in regola con le quota associativa sindacale, può essere eletto alle varie cariche.

I candidati possono raggrupparsi in liste, ma il voto deve essere nominativo.

Sono eletti i più suffragati e, a parità di voti, è titolo preferenziale la più lunga iscrizione ininterrotta al Sindacato e, in caso di ulteriore parità, l’età anagrafica maggiore.

Per l’espletamento delle attività elettorali, il Congresso Nazionale elegge:

L’ Ufficio di Presidenza del Congresso, composto da 2 membri da affiancare al Segretario Nazionale del Sindacato.

La Commissione elettorale, composta da 6 membri.

L’Ufficio di Presidenza, assieme alla Commissione Elettorale, dirige le operazioni elettorali secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.

Le elezioni sono valide con un quorum del 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto.

La Segreteria Nazionale

È l’organo esecutivo nazionale dell’Associazione.

E’ composto dal Segretario Nazionale, dal Vicesegretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da 8 Consiglieri Nazionali eletti, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, nel corso del Congresso Nazionale.

Nomina nel suo ambito, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, il Vicesegretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale, entro sette giorni dalla elezione in Congresso.

E’ convocata e presieduta dal Segretario Nazionale che ne dispone l’ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data fissata.

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Ultimo aggiornamento

20 Marzo 2024, 17:25