Responsabilità professionale. Il ‘ddl Gelli’ è legge

ussmo La Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure con 255 pareri favorevoli e 113 contrari.

Data:
2 Marzo 2017

Responsabilità professionale. Il ‘ddl Gelli’ è legge

ussmo

La Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure con 255 pareri favorevoli e 113 contrari.

La legge approvata prevede di risolvere due grossi problemi, il contenzioso medico legale, che ha portato all’aumento spropositato del costo delle assicurazioni per i medici e le strutture sanitarie, ed il problema della medicina difensiva, che ha portato a sprechi di risorse economiche e ad una non corretta estrinsecazione della Professione medica.

L’obiettivo è quello di ricreare un nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente che permetta, da una parte ai professionisti di svolgere il proprio lavoro con maggiore serenità, e dall’altra di garantire ai pazienti maggiore trasparenza e la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti.

Rispetto alla disciplina della legge Balduzzi, le novità più importanti per il medico (introdotte dall’art. 589-sexies c.p. per la responsabilità penale del professionista) riguardano:
• la mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve; 
• l’esclusione dell’illecito penale nel solo caso di imperizia (sempre ove siano rispettate le citate linee guida  

   o le buone pratiche);

• la punibilità dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal sanitario per negligenza o

   imprudenza, indipendentemente dalla gravità della condotta, quindi anche per negligenza o imprudenza    

   lieve.

In merito alla responsabilità civile della struttura e del medico è previsto che:

La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nella propria attività si avvalga di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria.

L’esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

In conseguenza di tutto ciò vi sarà:

 • responsabilità contrattuale per la struttura, onere della prova a carico della stessa e termine di prescrizione di dieci anni; 
• responsabilità extra-contrattuale per l’esercente la professione sanitaria (salvo nel caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente) con onere della prova a carico del paziente e termine di prescrizione di cinque anni.
 
  

La legge, della quale riportiamo il testo, si compone di 18 articoli.

Ultimo aggiornamento

2 Marzo 2017, 14:47