U.S.S.M.O dice no all’applicazione del comma 566 della legge di stabilità, L. 190/2014

Medici-specializzandi-672-351 [16/6/2015]  Grande fermento nella classe medica e, sindacale in particolare, in merito al c.

Data:
16 Giugno 2015

U.S.S.M.O dice no all’applicazione del comma 566 della legge di stabilità, L. 190/2014

Medici specializzandi 672 351

Medici-specializzandi-672-351

[16/6/2015]  Grande fermento nella classe medica e, sindacale in particolare, in merito al c. 566 del patto di stabilità 2015 che nasce con l’intento di limitare l’attività del medico in favore delle altre professioni, specie infermieristiche. E’ la conseguenza della forza raggiunta da alcune categorie sanitarie, specie sul piano politico, e tali da condizionare il Governo con una norma che di fatto porta ad una sconfitta del ruolo medico in caso di sua reale messa in pratica. Sono molteplici le voci contrarie al comma da parte degli Organismi di rappresentanza dei medici, dalla Fnomceo ai Sindacati, purtroppo il governo e le regioni non vogliono fare marcia indietro perché con questo comma fanno fare attività e funzioni superiori a classi professionali che pagano di meno Quindi non remunerando le funzioni maggiori. In questo modo, oltre ad operare un risparmio sugli stipendi, evitano di assumere personale medico, in quanto destinano i medici alle attività specialistiche complesse. Questa cosa la classe medica non la può accettare perché è in ballo l’esistenza futura della professione medica. Dalla Legge di stabilità: «Comma 566. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e Regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Ultimo aggiornamento

16 Giugno 2015, 16:52